È scaduta il 21 febbraio la “fase 1” del popolamento del Registro unico nazionale del Terzo settore: la “trasmigrazione” delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale dai Registri regionali e delle Province autonome (e dal Registro nazionale delle Aps) al nuovo Registro telematico e pubblico previsto dalla riforma avviata nel 2016. Le norme che disciplinano il Registro unico hanno fissato infatti in 90 giorni, a partire dal 23 novembre 2021, il tempo concesso alle Regioni e alle Province autonome per completare il trasferimento dei dati delle organizzazioni dai registri locali alla nuova piattaforma digitale.
Entro il 20 agosto, gli uffici del Registro unico (Runts) verificheranno che i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’iscrizione siano completi e corretti.
Se emergesse che mancano queste informazioni, l’ufficio lo comunicherà alla casella di posta elettronica certificata (Pec) dell’ente o, in mancanza, all’email dello stesso.
Se invece l’ufficio del Runts riscontra ragioni ostative all’iscrizione, lo comunicherà all’ente dandogli 10 giorni per riportare controdeduzioni o per dare prova della volontà di regolarizzare la propria situazione. Se l’ente vuole rendere conformi documenti e informazioni come richiesto dall’ufficio, ha tempo ulteriori 60 giorni, pena la mancata iscrizione al Runts. In assenza di un pronunciamento espresso da parte dell’ufficio nei termini assegnati, l’organizzazione di volontariato o l’associazione di promozione sociale è iscritta nella corrispondente sezione del Registro.
Tratto dall’articolo de “il Sole 24 Ore” di Carlo Mazzini e Valentina Melis
Stefano Lanfranchi