21 novembre 2025

Ciclismo, Rottura CSI-ACSI: Stop alla Partecipazione Incrociata alle Gare

Il mondo del ciclismo amatoriale e promozionale è scosso da una comunicazione congiunta del Centro Sportivo Italiano (CSI) che stabilisce un’interruzione immediata nella partecipazione incrociata alle manifestazioni ciclistiche tra i propri atleti e quelli dell’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani).

La decisione, con effetto immediato, è la conseguenza diretta della sospensione degli effetti della convenzione tra la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e l’ACSI, comunicata dalla stessa FCI il 13 ottobre 2025 (Comunicato FCI n. 17/2025).


La Ragione del Veto: Carenza di Reciprocità

Il CSI ha rilevato che, a seguito del provvedimento FCI, sono venuti meno i requisiti di reciprocità con l'EPS (Ente di Promozione Sportiva) in questione.

Di conseguenza, il CSI ha disposto che:

  1. Gli atleti tesserati ACSI non potranno partecipare a manifestazioni ciclistiche organizzate sotto l’egida del CSI.

  2. Parimenti, gli atleti tesserati CSI non potranno prendere parte a manifestazioni ciclistiche organizzate dall’ACSI.

Questa restrizione ha valore immediato e sarà valida fino a nuove disposizioni ufficiali. I Comitati territoriali sono stati invitati a informare tempestivamente le società sportive di ciclismo interessate.


La Precisazione sulla Copertura Assicurativa

A seguito della prima comunicazione, e dopo approfondimenti tecnico-giuridici della Presidenza Nazionale CSI (riunita il 28 ottobre 2025), è stata diramata una precisazione fondamentale in merito al piano assicurativo.

Il CSI ha chiarito che le polizze CSI non perdono efficacia a seguito della sospensione della convenzione FCI-ACSI. La copertura assicurativa CSI resta operante in due casi specifici:

  • Quando società o atleti di altri EPS partecipano a manifestazioni ciclistiche CSI.

  • Quando società o atleti CSI partecipano a manifestazioni indette da altri EPS che siano state autorizzate o riconosciute dal CSI ai vari livelli (nazionale, regionale, provinciale).

Questa precisazione integra il senso generale del divieto di partecipazione incrociata, limitandone le implicazioni al profilo assicurativo, che rimane valido. Restano, tuttavia, in vigore i regolamenti vigenti e i requisiti di partecipazione imposti da ciascun ente organizzatore.


Gemini

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