L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta di registro per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle disposizioni del d.lgs. 36/2021.
L'esenzione dall'imposta di registro riguarda non solo le modifiche statutarie relative agli elementi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 36/2021, ma anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I del decreto, in particolare:
la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (art. 9);
la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (art. 11).
Le ASD e le SSD devono convocare l'assemblea dei soci per deliberare le modifiche statutarie necessarie, che devono essere adottate entro il 30 giugno 2024 e registrate all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di delibera.
Si ricorda che il mancato adeguamento dello statuto comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso.