La voce degli operatori del settore sportivo è giunta con successo alle orecchie del Consiglio dei Ministri, che il 28 settembre ha approvato il decreto correttivo alla nota “Riforma dello Sport” (D.Lgs. 36/2021), integrando le modifiche necessarie al rilancio di questo comparto.
Le modifiche investono a tutto tondo il settore, dal dilettantismo al professionismo, dal Lavoro Sportivo al campo delle forme giuridiche come associazioni, società, etc. Qui di seguito un approfondimento sul settore del Lavoro Sportivo.
Decorrenza delle nuove norme in materia di lavoro sportivo
Il primo cambiamento riguarda l’entrata in vigore delle nuove norme, designando in via definitiva il 1 gennaio 2023: fino al 31.12.22 rimarranno valide le norme in vigore sui compensi sportivi dilettantistici.
Laddove il contratto sportivo si estenda a cavallo tra il 2022 e il 2023, bisognerà applicare entrambe le discipline nell’anno corrispettivo: fino a fine anno 2022 varrà la vecchia norma, dal 1 gennaio si dovrà applicare quella nuova sulla base del principio di cassa.
D’altra parte, sorge spontanea la domanda se dall’approvazione del decreto correttivo (fine settembre) all’entrata in vigore ufficiale delle nuove norme (gennaio 2023) il tempo sia sufficiente per ri-organizzare tutta la serie di strumenti utili per soddisfare la nuova disciplina. Si parla già dunque di qualche inevitabile ritardo.
Nuove definizioni di lavoratore sportivo, lavoro sportivo e volontario sportivo
Un secondo aspetto, riguarda la definizione stessa di “lavoratore sportivo”, che diventa “la persona che esercita l’attività sportiva dietro compenso”. In questa definizione rientrano atleti, allenatori, istruttori, istruttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara ma anche tesserati che svolgono quelle attività necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva (secondo le regole dei singoli enti) dietro compenso. Ogni altra forma di lavoro, invece, sarà regolata dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro.
Viene poi soppressa la figura dell’ “amatore”, sostituita completamente da quella del “volontario”, ovvero colui che svolge attività sportiva in modo gratuito, con il solo rimborso di spese autorizzate e anticipate per conto dell’ente sportivo.
Per maggiore chiarezza, il CSI con delibera CN del 34/2017 (che si trova in allegato), ha stilato un primo elenco di queste mansioni, inserendo anche ruoli più innovativi ai fini delle attività statutarie (es promotori sportivi associativi). Questa lista rimane comunque soggetta a modifiche in base al principio di indispensabilità delle figure professionali.
Consegue da queste modifiche, che le figure professionali prima citate non saranno più remunerate secondo le modalità precedenti (art 67 c.1 lett.m) TUIR), poiché verranno abrogate, ma verranno applicate agevolazioni sia a fini fiscali che contributivi, descritte nel prossimo paragrafo.
Il Lavoratore Sportivo potrà essere impiegato in forma autonoma, subordinata e parasubordinata (co.co.co.). Le collaborazioni parasubordinate, inoltre, se prestate a beneficio di enti sportivi dilettantistici (ASD, SSD, APS-ASD, Comitati CSI) godranno della presunzione di “non subordinazione” (secondo il noto “Jobs Act”, art.2, comma 2, lett. d) del l.lgs 15/06/2015 n.81), assegnando agli ispettorati il dovere di provare l’eventuale natura subordinata del rapporto di collaborazione.
La Riforma perciò incoraggia e privilegia il lavoro sportivo subordinato nel professionismo. Nel settore dilettantistico, invece, prevede la presunzione di lavoro autonomo, in forma coordinata e continuativa, per non più di 18 ore a settimana escluse gare, competizioni e manifestazioni.
La Riforma inoltre prevede che il lavoro sportivo, subordinato o parasubordinato, sia obbligatoriamente assoggettato ad assicurazione INAIL e relativa contribuzione. Ne consegue che a questi soggetti si applichino le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Trattamento tributario del lavoro sportivo dilettantistico
Dal 2023 ci saranno novità anche sul piano tributario: la Riforma infatti prevede sul piano fiscale un incremento della fascia esente da 10.000 euro/anno a 15000 euro/anno.
Per il lavoratore sportivo rimane però l’obbligo di autocertificare, al momento del pagamento, l’importo dei compensi sportivi già percepiti nell’anno di riferimento. Una volta superato il limite soglia di 15000 euro/anno, verrà applicata la tassazione ordinaria al soggetto.
Se per i soggetti subordinati e parasubordinati questo si traduce nelle ritenute ordinarie in busta paga, il lavoratore con partita IVA dovrà attendere invece un chiarimento su questi aspetti: al momento non è chiaro se dovranno applicare la ritenuta del 20% se hanno optato per il regime forfettario.
Trattamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico
Contrariamente al piano fiscale, per quello previdenziale vengono introdotte delle restrizioni di soglie massime:
La soglia esente dai contributi scende dai 10000 euro/anno a 5000 euro/anno per anno solare. Ne consegue che la fascia esclusa da oneri previdenziali e fiscali sarà, dal 2023, entro i 5000 euro/anno.
Oltre questa soglia, i compensi saranno assoggettati a contribuzione INPS a seconda che il collaboratore sia:
parasubordinato non iscritto al altre gestioni previdenziali: (IVS del 25% + 2,03% per oneri assistenziali da dividersi nella misura dei ⅔ a carico del datore e ⅓ a carico del lavoratore sportivo);
partita IVA (25% + 1,23% ) con possibilità di rivalsa in fattura del 4%;
pensionato o iscritto obbligatoriamente ad altra gestione previdenziale: (24% da dividersi nella misura dei ⅔ a carico del datore e ⅓ a carico del lavoratore sportivo, oppure con rivalsa in fattura del 4% se partita IVA)
Riduzione del 50% della base imponibile previdenziale al 31.12.2027
Ci sarà però un’agevolazione notevole per gli enti sportivi dilettantistici per l’applicazione dei contributi previdenziali per le collaborazioni autonome e parasubordinate, ovvero una riduzione del 50% fino al 31.12.2027. In pratica, sopra la soglia di 5000 euro, l’imponibile previdenziale è ridotto del 50%, mentre l’aliquota assistenziale si applica su tutto l’imponibile senza riduzioni. Di contro, anche le prestazioni pensionistiche sono ridotte del 50% per tutto il quinquennio.
Poniamo che venga stipulato un contratto di co.co.co. sportiva subordinata di 7000 euro lordi/anno. Prima si sottrae il non imponibile (5mila euro), mentre sui 2000 rimanenti si applica l'aliquota assistenziale del 2,03%. A livello previdenziale, invece, grazie all’agevolazione, verrà imposto il contributo del 25% solo alla metà dei 2000 euro (quindi, solo su 1000 euro verrà applicata). Non superando i 15mila euro/anno, queste somme rimangono esenti da ritenute e imposte fiscali.
Questa agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, che rimangono assoggettati a contribuzione previdenziale su tutta la base imponibile.
Adempimenti amministrativi
Al di sotto del 5000 euro/anno, i rapporti di lavoro sono esenti da ogni obbligo amministrativo fatta salva la trasmissione telematica e la consegna della CU annuale.
Al di sopra di questa soglia, invece, è obbligatoria la comunicazione preventiva, iscrizione nel LUL, Uniemens, elaborazione della delega f24 per il versamento dei contributi e delle eventuali imposte.
Mentre sopra ai 15000 euro/anno si rende obbligatoria anche la redazione del cedolino o prospetto paga.
Gli enti sportivi dilettantistici interessati potranno svolgere gli adempimenti sopra citati in via telematica nel Registro Nazionale delle Attività Sportive tenuto da Sport e Salute, tramite cui sarà possibile evadere gli obblighi INAIL, se dovuti, e redigere le CU.
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