Arsea srl ha deciso di creare un piccolo FAQ per chiarire le idee sul nuovo ordinamento sportivo che entrerà in vigore il 1° luglio. Tra i molti dubbi ne sono stati selezionati dieci per mettere chiarezza ai punti ancora molto poco chiari.
possiamo utilizzare l’istituto del compenso sportivo fino a giugno 2023? La risposta a questa domanda è sì poiché non risulta ancora abrogato l’articolo 67, comma 1 lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi nella parte relativa all’erogazione di tali compensi.
Chi possiamo definire come lavoratori sportivi? Si considera lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
È vero che la riforma equipara sotto il profilo lavorativo il settore dilettantistico a quello professionistico? no, quello che prevede la riforma è chiarire che nel settore dilettantistico le collaborazioni o sono rese effettivamente da volontari o sono rese da lavoratori e come tutti i lavoratori sono meritevoli di tutele previdenziali e assicurative.
Come possiamo gestire le collaborazioni spot di arbitri e tecnici che nella maggior parte dei casi sono di modesta entità annua? La risposta spontanea dovrebbe essere la collaborazione di natura autonoma occasionale mentre è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali (anche noti come Presto) con riferimento alle collaborazioni sportive.
Per svolgere l’attività di istruttore all’interno di una ASD/SSD è necessario essere in possesso di abilitazioni? Bisogna valutare i seguenti aspetti:
a) norme speciali, b) norme generali, c) vincoli dettati dall’organismo sportivo affiliante, d) responsabilità dell’organizzatore
È possibile per una fondazione ETS operante nel settore sportivo acquisire la qualifica di organizzazione sportiva? La risposta, per il momento, è negativa
È possibile qualificare come organizzazione sportiva un sodalizio che si limita a gestire impianti sportivi? Non è possibile con la riforma ma non lo era neppure prima
Si può definire organizzazione sportiva il sodalizio che si limiti, alternativamente, a organizzare corsi o manifestazioni sportive? nel decreto legislativo 36/2021 il cui articolo 2 definisce come associazione o società sportiva dilettantistica “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha introdotto però all’articolo 38 il comma 1-bis ai sensi del quale “L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”. Si ritiene opportuno un provvedimento di prassi che chiarisca che non possa essere pertanto contestata la natura di organizzazione sportiva a chi svolga indifferentemente solo attività agonistica o solo attività didattica.
Quali implicazioni presenta il noleggiare a terzi l’impianto sportivo che gestiamo? Il noleggio è sempre stato qualificato come attività fiscalmente rilevante da assoggettare ad Iva. Fa eccezione la concessione dell’impianto sportivo ad altra Asd/Ssd affiliata al medesimo organismo sportivo o ad una Federazione sportiva nazionale se entrambe le organizzazioni sono affiliate a Federazioni sportive nazionali. È quindi possibile applicare l’agevolazione a condizione che la concessione dell’impianto sportivo sia concepita in un’ottica di contribuzione alla spesa di gestione e non di sfruttamento commerciale degli spazi.